Etichettatura dei prodotti alimentari
Etichettatura e nutrizione
Etichettatura dei prodotti alimentari
Normativa di riferimento
D. Lgs. 114.2006
Attuazione della direttiva in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari
D. Lgs. 231.2017
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento 1169/2011 e adeguamento della normativa nazionale
Alimento preimballato
L'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il con tenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; alimento preimballato non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta
Etichettatura
Qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento
Termini chiave
Scopo
Garantire ai consumatori il loro diritto all'informazione stabilendo i principi generali, i requisiti e le responsabilità per l'etichettatura dei prodotti alimentari che consumano.
Contesto
La libera circolazione di alimenti sicuri e sani nell'UE è di grande beneficio per la salute e il benessere dei cittadini ed è una caratteristica essenziale del mercato unico. Oltre a garantire un elevato livello di protezione della salute, il diritto dell'UE garantisce che i consumatori dispongano di informazioni adeguate per effettuare scelte informate nei prodotti alimentari che acquistano e mangiano.
Applicazione
La legislazione si applica alle imprese in tutte le fasi della catena alimentare e a tutti gli alimenti destinati al consumo finale. Ciò include il cibo consegnato da o fornito a ristoratori di massa.
Responsabilità
La responsabilità di fornire le informazioni necessarie, e garantire che siano accurate, spetta al produttore che commercializza il cibo sotto il proprio nome. Se hanno sede al di fuori dell'Unione europea (UE), spetta all'importatore.
Informazioni obbligatorie
Alcune informazioni sono obbligatorie per tutte le tipologie di prodotto. Scopri di più e approfondisci l'argomento leggendo i nostri articoli specifici sul tema.
Documenti correlati
2018 C 196.01
Comunicazione relativa alle domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
J.EFSA.2020.6306
Linee guida per l'apposizione della data di scadenza sugli alimenti
Argomenti correlati
Ultimo aggiornamento
10 giugno 2024